Hai mai sentito parlare mobilità nel pubblico impiego all’estero?
Potrebbe essere una bellissima situazione lavorativa per i dipendenti pubblici dal posto fisso e salario fisso, con motivazione zero. Non è semplice lavorare nel pubblico impiego, gli addetti ai lavoro sanno che significa: carriera non possibile, circoli viziosi, pagelle che ti rendono schiavo del dirigente e tanto altro.
Bene, la mobilità temporanea internazionale dei dipendenti pubblici italiani è regolata in via principale da tre istituti:
lo scambio di dipendenti pubblici con amministrazioni pubbliche di altri Stati, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.165/2001.
il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e successive modificazioni;
il distacco di dipendenti pubblici italiani in qualità di END (Esperti Nazionali Distaccati), ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n.165/2001.
Analizziamo il collocamento fuori ruolo
Per collocamento fuori ruolo si intende la destinazione di un dipendente pubblico presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza, al fine di svolgervi temporaneamente una prestazione lavorativa. Viene modificato pertanto il rapporto di servizio, poiché si instaura temporaneamente un rapporto di lavoro con un ente diverso da quello di provenienza.
Attraverso il collocamento fuori ruolo, un ente od un organismo internazionale può avvalersi di un dipendente di un’Amministrazione italiana per lo svolgimento di attività inerenti ai propri interessi istituzionali.
L’eventuale disponibilità di posizioni utili per il collocamento fuori ruolo presso istituzioni, enti ed organismi internazionali, deve essere verificata direttamente dal dipendente interessato ad usufruire di tale possibilità.
Spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente che richiede il collocamento fuori ruolo all’estero trasmettere un’apposita richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it), al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione Generale per le risorse e l’innovazione (dgri.01@cert.esteri.it), e per conoscenza al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP (rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it).
L’Amministrazione di appartenenza del dipendente che ha richiesto il collocamento fuori ruolo dovrà altresì indicare nella citata richiesta di autorizzazione la tipologia dell’incarico (qualifica/attività svolta), il nome dell’ente/istituzione e dell’articolazione interna presso la quale presterà servizio, nonché le date di inizio e di fine dell’attività lavorativa. Inoltre, dovrà allegare la documentazione comprovante la proposta di incarico ricevuta o da ricevere (ad. es. copia del contratto di lavoro).
Acquisita l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il collocamento in posizione di fuori ruolo è disposto con provvedimento finale dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente.
Nelle more dell’adozione del citato provvedimento autorizzatorio del Dipartimento della funzione pubblica, l’Amministrazione di appartenenza del dipendente può eventualmente consentire l’immediato ingresso in servizio presso l’ente/istituzione pubblica internazionale o europea che ha proposto l’incarico.
Il collocamento in posizione di fuori ruolo è disposto per un periodo determinato, di durata non inferiore a sei mesi, e può essere rinnovato alla scadenza del termine. o revocato prima di detta scadenza nelle stesse forme. Si ricorda che il contingente di personale collocato fuori ruolo all’estero non può superare complessivamente le 500 unità.
Si precisa, infine, che non sussiste un diritto soggettivo del dipendente ad essere collocato in posizione di fuori ruolo all’estero, poiché è sempre l’Amministrazione di appartenenza a decidere in merito all’accoglimento dell’istanza del dipendente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 27 luglio 1962, n. 1114 Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri;
- Artt. 58 e 59 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
A questo punto sarebbe bello ricevere e pubblicare da voi esperienze di chi ha vissuto questa fortunata mobilità.