Un docente può sequestrare il cellulare allo studente?

NO e se lo fa commette un reato.

Perchè anche se il professore/ssa è un pubblico ufficiale, non è tenuto, in caso di inosservanza di regolamento interno d’istituto, a sequestrare anche per un periodo limitato il telefono degli studenti.

Si rischia una denuncia per appropriazione indebita ex art. 646 Cod. Pen., ma anche eccesso di potere/abuso d’ufficio, mentre non si può configurare in tale ipotesi quello di furto.

Ad esempio in materia di appropriazione indebita la norma afferma che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa , con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”. 

La Cass. pen. n. 40870/2007 afferma ad esempio che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente/docente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.

In materia di abuso d’ufficio la norma afferma che salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Subire il rischio di una denuncia, non significa che poi automaticamente ci sia un processo e dunque una condanna, deciderà il giudice, ma comunque il docente dovrà sottoporsi ad un processo.

In pratica invece di sequestrare i docenti possono sanzionare gli studenti ma occorre il rispetto della procedura ed effettuare i dovuti accertamenti, piuttosto che abusare del loro ruolo/lavoro e fare i poliziotti.

Ciò premesso, si deve ora osservare che l’art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) stabilisce espressamente che <<Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni>>..

Il contesto normativo vigente se da un lato vede l’esistenza di norme regolamentari interne che possono proibire l’utilizzo del telefono in classe, non contempla il diritto e la possibilità da parte del personale scolastico di sequestrare autonomamente il telefono o tablet o strumento similare, anche se per un periodo limitato e giustificato dalla condotta realizzatesi in classe. Si rischia di incorrere in denuncia.