Mancata timbratura dei dipendenti che lasciano il posto di lavoro causa emergenza (allarme bomba)

Come gestire la mancata timbratura dei dipendenti, qualora gli stessi siano stati costretti a lasciare il posto di lavoro, senza timbrare l’uscita, a causa di una situazione di emergenza (allarme bomba nel piazzale del comune).

RISPOSTA

Il vigente CCNL Funzioni Locali 2019-2021 prevede, al comma 9 dell’art. 29, che l’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti sia accertata con controlli automatici; tuttavia, è lasciato ampio margine di autonomia alle singole amministrazioni per la gestione delle casistiche eccezionali.

Non essendo prevista dalla normativa legale e contrattuale una norma specifica, la gestione corretta della mancata timbratura in uscita da parte dei dipendenti, in caso di emergenza, richiede un approccio che tutela sia i lavoratori sia l’amministrazione, garantendo la corretta registrazione delle ore lavorate.

Alcuni enti hanno regolamenti interni specifici, redatti in conformità con la normativa nazionale e il CCNL, che disciplinano la gestione dell’orario di lavoro e delle situazioni specifiche di emergenza, stabilendo in modo preciso le procedure in caso di mancata timbratura per eventi eccezionali.

Nel caso specifico qui rappresentato, occorre richiamare un insieme di principi e normative che regolano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego e la gestione delle emergenze, leggendoli in combinato disposto.

In via generale, quando l’uscita non viene registrata per cause di forza maggiore, (come si configura chiaramente l’allarme bomba), la responsabilità non può certamente gravare sui dipendenti, salvo il recupero delle ore non lavorate come di seguito meglio argomentato.

Per altro, a norma dell’art. 44 del D. Lgs. 81/2008, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, “il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.”

Fermo restando che l’azione del dirigente pubblico debba essere sempre guidata da principi come la ragionevolezza, la buona fede e la diligenza del datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), al dirigente o al responsabile di settore spetta prendere le decisioni operative per garantire il corretto funzionamento dell’ufficio, incluse intraprendere iniziative in situazioni di emergenza. La responsabilità del dirigente, in questo contesto, è quella di tutelare l’integrità fisica dei dipendenti e, al contempo, garantire la corretta registrazione amministrativa delle loro presenze.

Sulla base del quadro normativo esposto, il soggetto responsabile del personale deve preliminarmente provvedere al censimento del personale relativo al giorno dell’evento, in modo da verificare quali dipendenti fossero in servizio e quindi coinvolti nell’evacuazione.

Successivamente, è necessario emettere una disposizione ufficiale che giustifichi la mancata timbratura per tutti i dipendenti coinvolti, dandone comunicazione a tutto il personale. I dipendenti devono essere informati che la loro presenza è stata regolarmente registrata e che l’uscita viene registrata d’ufficio.

In definitiva, basandosi sulla documentazione raccolta e sui principi e le norme citate, il responsabile deve disporre la registrazione d’ufficio dell’orario di uscita per tutti i dipendenti coinvolti, annotando l’uscita all’orario in cui si è verificata l’evacuazione.

Con riferimento al recupero delle ore di lavoro non lavorate è utile richiamare due orientamenti applicativi ARAN che consentono di ricondurre l’ipotesi prospettata nel quesito alla causa di forza maggiore non legata alla volontà del datore di lavoro pubblico.

Con l’orientamento applicativo RAL740 l’Aran ha affermato che ” La materia non trova, attualmente, alcuna disciplina né nelle fonti legislative né in quelle contrattuali. Conseguentemente, in proposito si potrebbe ipotizzare il ricorso alla nozione di forza maggiore sopravvenuta, non imputabile né ad una specifica volontà del datore di lavoro pubblico né ai lavoratori. In tale ipotesi, proprio per l’oggettività dell’impedimento, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione per i periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa. Tale soluzione, è conforme ad un nostro orientamento di fondo valido per tutti i casi in cui manchi una precisa fonte regolativa, sia legale che contrattuale: evitare il determinarsi di oneri impropri ed ingiustificati, diretti o indiretti, a carico di bilancio degli enti. Ciò non esclude, peraltro, sussistendone i presupposti, che l’ente possa ugualmente corrispondere la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, predisponendo, ad esempio attraverso il ricorso alle varie tipologie di articolazione dell’orario di lavoro, il recupero delle giornate di mancata prestazione lavorativa“.

Pur trattandosi di orientamenti riguardanti altri comparti e pur trattandosi di ipotesi in cui la forza maggiore sopravvenuta ha riguardato l’intera giornata lavorativa (e per ordine delle autorità competenti), si ritiene che le conclusioni siano applicabili anche al caso specifico, per cui l’Amministrazione consentirà il recupero delle ore non lavorate entro un termine ragionevole secondo quanto previsto ordinariamente per i debiti orari dal CCNL.