Il beneficio del buono pasto oggi giorno viene messe in discussione da una sentenza della Corte Suprema e infatti non costituiscono più un diritto automatico per i dipendenti.
I buoni pasto costano al datore di lavoro ente pubblico, il valore facciale del ticket, con vantaggi fiscali significativi: esenzione contributiva/fiscale fino a 10€ (elettronici) o 4€ (cartacei) al giorno dal 2026. Sono deducibili al 100% e l’IVA è detraibile al 4%. I costi accessori includono commissioni alla società emittente e spese di spedizione.
Il regolamento del Ministero dello Sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 definisce il buono pasto come “un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono” e utilizzabile “esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”.
Con i buoni pasto gli enti pubblici hanno l’obiettivo di garantire il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa al lavoratore che è obbligato a rendere la prestazione in un orario comprensivo della fisiologica pausa pranzo e in un luogo diverso dalla sede in cui viene svolto il lavoro.
In pratica il ticket è finalizzato a consentire al dipendente, laddove non sia previsto un servizio mensa, un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro
Ma con la nuova sentenza n. 5477/2026 si passa da un carattere assistenziale del buono ad un carattere di contenimento della spesa pubblica ovvero ma stanno per diventare strumenti che le amministrazioni possono attivare nei limiti delle risorse disponibili.
La scelta, infatti, rientra nella discrezionalità degli enti, che devono valutare aspetti organizzativi, disponibilità finanziarie e risultati del confronto sindacale.
Pertanto la sentenza della Corte non ritiene più che esista comunque un diritto dei lavoratori a tali benefici, lasciando all’amministrazione solo la scelta delle modalità di erogazione perché secondo i giudici, non sarebbe coerente né con il testo della norma né con l’equilibrio – definito dalla contrattazione collettiva – tra tutela dei dipendenti e vincoli di finanza pubblica.
Viene, inoltre, evidenziato come la disciplina attuale abbia superato quella precedente, prevista dal D.P.R. n. 347 del 1983, che attribuiva maggiore rilievo all’istituzione delle mense.
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego, infatti, tali strumenti sono stati subordinati a valutazioni di opportunità e sostenibilità economica.