In caso di prestazioni lavorative rese alla PA da dipendente assunto in assenza di titolo per l’accesso, occorre distinguere tre ipotesi:
a) la prima afferente prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti (es. prestazioni rese da medico privo di laurea), per la quale è ben giustificabile il tradizionale indirizzo ostativo al riconoscimento di una utilitas fruita dalla PA, con conseguente pieno obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;
b) la seconda, relativa a prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, anche se con votazione inferiore (es. 60/100) a quella indicata nel titolo mendace (es 100/100) e in cui la PA ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato con “vantaggio comunque conseguito” dal datore e assenza di danno erariale;
c) la terza ipotesi, attiene allo svolgimento prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso in cui , ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all’incarico) a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa.