Prima ancora di arrivare a produrre l’attività di progettazione, però, occorre considerare che l’allegato I.7 al cdc, senza richiamare l’art. 41, ha previsto la redazione di alcuni documenti propedeutici, rifacendosi ai contenuti dello schema di regolamento previsto dal precedente codice dei contratti (mai entrato in vigore), e cioè: il Quadro esigenziale o quadro delle necessità (art. 1, all. I.7) e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP – art. 2, all. I.7)
Il Quadro esigenziale o quadro delle necessità rappresenta un documento obbligatorio per tutte le opere che l’ente intende realizzare, con un grado di analisi e dettaglio che terrà conto del tipo di intervento e e delle spese ad esso collegate.
Questo documento trae ispirazione dal DUP, in cui l’ente avrà delineato gli obiettivi strategici e operativi da raggiungere durante il periodo di mandato, partendo dai fabbisogni del territorio e della collettività. Nel DUP deve essere indicato, sebbene con un grado di astrattezza superiore, l’esigenza che l’opera pubblica intende soddisfare e che verrà dettagliata con un maggior grado di approfondimento nel quadro esigenziale.
Questo documento e la sua coerenza con il DUP è funzionale ad evitare la cd “programmazione rovesciata”. Il documento è di esclusiva competenza dell’ente;
Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, invece viene redatto nel rispetto del quadro esigenziale e analizza e sceglie le possibili soluzioni progettuali.
Il RUP stabilisce i contenuti specifici del DOCFAP, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento da realizzare, (commi 5 e 6). L’obbligo ai fini dell’inserimento nel programma triennale sussiste solo per opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente 5.382.000 euro).
DOCFAP è approvato con determinazione dell’ente committente, e ciò sta a significare che lo
stesso possa venire predisposto anche da un soggetto esterno.
Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (art. 3, all. I.7).
L’all. I.7 e le linee Guida MIMS hanno definito il contenuto essenziale dei documenti occorrenti alle Stazioni appaltanti, prevedendo la redazione del DIP, che dovrà far parte della documentazione di gara per l’affidamento del contrato di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato
del servizio di progettazione”.
L’Ente deve esplicitare, in questo caso che precede l’affidamento dell’incarico, gli indirizzi sulla progettazione, con la quantificazione dei limiti finanziari per la realizzazione delle opere da considerare anche in fase di progettazione.
Va rispettata la coerenza con il quadro esigenziale e il DOCFAP, qualora esista. Il DIP è necessario sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna e deve essere approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per le opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5.382.000), invece, deve essere approvato prima dell’inserimento nell’elenco annuale.
E’ consigliabile anticiparne i contenuti nell’ambito del DUP, al fine di poter valutare economicamente l’intervento da inserire in programmazione, nel rispetto delle Linee guida.
Il Regolamento di contabilità
Con il Regolamento di contabilità l’ente può disciplinare anche l’iter procedimentale di approvazione dei documenti programmatori, stabilendo:
a) le modalità di presentazione della Giunta al Consiglio e degli emendamenti, considerazioni etc.. da parte dei consiglieri;
b) i tempi di deliberazione da parte del Consiglio (tenendo conto che i TAR, in varie occasioni, ha sentenziato che il DUP va approvato in Consiglio prima dell’approvazione della proposta di bilancio da parte della Giunta – TAR Puglia n. 241/2019 e n. 256/2023);
c) le competenze dei responsabili o il contenuto dei pareri di regolarità.
Il Regolamento di contabilità deve inoltre disciplinare i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni in contrasto con il DUP.
Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di consiglio o di giunta che risultano in contrasto con il DUP (previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento degli atti di programmazione), con il bilancio di previsione (previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento) o con il PEG/PIAO o provvedimento similare (risorse umane e strumentali e obiettivi esecutivi).
E’ bene ricordare che, attualmente, i PCi 4/1 e 4/2 sono disallineati rispetto al cdc appena varato e si attendono le necessarie modifiche normative.
I controlli del Revisore
Il Revisore deve esprimersi sulla proposta di approvazione del DUP, in merito ai seguenti aspetti (punto 3.2.1. PC 4/1):
- attestare la sua coerenza interna ed esterna e con le linee di mandato, attendibilità e congruità rispetto agli altri documenti di programmazione;
- rilevare eventuali criticità;
- rispondenza ai contenuti richiesti dai principi contabili;
- indicare eventuali suggerimenti o richieste di integrazione.
I tempi di rilascio del parere non sono disciplinati dalla legge e vanno indicati all’interno del Regolamento di contabilità. Per ogni Ente che ha sottoscritto Atti d’obbligo per la realizzazione di progetti PNRR/PNC va verificato che abbia correttamente compilato i documenti di programmazione.
E’ suggeribile che sia stato inserito nel DUP l’elenco di tutti progetti finanziati e/o in corso di finanziamento con l’indicazione del CUP, milestone e target. La Circolare MEF n. 29/2022 stabilisce che vi è obbligo di aggiornamento del DUP per i progetti PNRR (anche se gestiti quale Ente capofila oppure gestiti in convenzione da parte