DOMANDA: Si chiede se la riduzione a gg. 15, disposta ai sensi dell’art. 247, comma 12, del D.L. n. 34/2020 dell’obbligo di esperire preventivamente la mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, si applicabile anche all’utilizzo di graduatorie o ai concorsi banditi dai comuni.
RISPOSTA:
Il comma 12 dell’art. 247 del DL n. 34/2020 si riferisce espressamente alle procedure dello stesso articolo ossia alle procedure concorsuali della Commissione RIPAM. D’altra parte, l’art. 249 del citato DL non fa alcun richiamo a detto comma, mentre richiamo i commi 4 e 5 dell’art. 247.
Pertanto, si ritiene che la riduzione dei termini non possa applicarsi al di fuori delle procedure espressamente derogate dalla norma, con conseguente rischio di nullità delle procedure in violazione delle ordinarie regole previste dal d.lgs. n. 165/2001 propedeutiche obbligatoriamente a nuove assunzioni.